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CONSIDERAZIONI
Nel decreto Bersani viene stabilito l'obbligo dell'utilizzazione prioritaria dell'energia
da fonti rinnovabili, l'obbligo per la rete del ritiro delle eccedenze
da rinnovabili e cogenerazione, nonché l'obbligo del portafoglio
verde per i produttori di energia da fonti convenzionali, cioè
di immettere in rete a partire dal 2002 energia rinnovabile da nuovi impianti
in misura inizialmente pari al 2% dì quella non rinnovabile prodotta
o importata l'anno precedente.
La novità più importante, in sintonia con gli impegni internazionali
assunti a Kyoto e con gli indirizzi contenuti nel Libro Bianco sulle rinnovabili,
è l'istituzione dei certificati verdi: essi determinano un'incentivazione
alle fonti rinnovabili in base a regole di mercato che minimizzano l'onere
per la collettività e risultano più adatte in un contesto
liberalizzato.
Sono titoli annuali ciascuno di valore pari o multiplo di 100.000 kWh,
emessi dal Gestore della Rete ed attribuiti all'energia da fonti rinnovabili
prodotta da impianti entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999, per i
primi otto anni di piena produzione (dopo il periodo di collaudo ed avviamento),
o da impianti esistenti ma ripotenziati dopo tale data, limitatamente
alla quota di producibilità aggiuntiva.
Ogni certificato è relativo alla produzione dell'anno di riferimento
e viene utilizzato l'anno successivo depositandolo al Gestore della Rete
per essere annullato quale prova del soddisfacimento del portafoglio verde
da parte dell'operatore che lo deposita. Può anche richiedersi
con riferimento alla producibilità attesa per l'anno successivo,
fatte salve le eventuali compensazioni da applicarsi entro il triennio
successivo.
Il certificato verde è al portatore, può quindi essere negoziato
liberamente con accordi diretti tra le parti, può cambiare mano
più volte prima dell'annullamento, può essere collocato
sul mercato attraverso la Borsa dell'energia, disgiuntamente dall'energia
a cui si riferisce, che può invece essere impiegata per autoconsumo,
ceduta alla rete come eccedenze, oppure ceduta a vario titolo al mercato.
La tempistica dell'avvio del mercato dei certificati verdi prevede che
all'inizio del 2003 gli operatori dovranno depositare per l'annullamento
presso il GRTN certificati verdi per il 2002 (relativi cioè a energia
rinnovabile prodotta nel corso del 2002) in quantità pari (in termini
di kWh) almeno 2 % dell'energia immessa in rete nel corso del 200l (secondo
quanto definito all'art. 11 comma 1 del D.L. 79/99): i primi certificati
verdi ad essere negoziabili saranno quelli relativi al 2002 che potranno
essere richiesti a partire dal gennaio 2001.
Da subito si può richiedere il riconoscimento di rinnovabilità
per gli impianti siano essi già realizzati (ma entrati in esercizio
dopo il 1.4.1999) in corso di realizzazione o in fase di avvenuta progettazione
esecutiva ma in attesa di autorizzazione alla costruzione.
Dal 1.1.2001 si potrà richiedere la emissione dei certificati verdi
relativi alla produzione attesa per il 2002 solo per gli impianti che
alla data siano in produzione o in avanzato stato di realizzazione ed
avviamento (da documentare) e che prevedano di entrare in esercizio entro
l'anno.
Dal 1.1.2002 si potrà richiedere l'emissione dei certificati per
la produzione 2002 o per quella 2003.
La negoziazione dei certificati verdi potrebbe in teoria partire da subito
sulla base di contratti bilaterali preliminari con i quali le parti si
impegnano ad acquistare e vendere quantità fissate di certificati
verdi a prezzi anche stabiliti ora per allora, tuttavia il perfezionamento
del contratto con il primo reale trasferimento dei titoli non potrà
avvenire che dopo il marzo 2002, essendo questi titoli da depositare al
GRTN entro il 31 marzo 2003.
La valorizzazione dei certificati verdi immessi sul mercato dal Gestore
della Rete sarà basata sulla media delle quote di incentivazione
riconosciute ai progetti in CIP 6 nel corso dell'anno precedente; in generale
il valore verrà fissato sul mercato dall'incontro tra domanda e
offerta.
Dal 2001 il Gestore del Mercato, cui spetta il dispacciamento di merito
economico, rileva le quotazioni del certificato alla Borsa dell'energia,
mentre spettano al Gestore della Rete i diritti relativi ai certificati
verdi degli impianti in CIP 6 entrati in funzione dopo il 1 aprile 1999.
L'effettivo valore dei certificati verdi dipenderà però
da quanta parte di questi impianti sarà effettivamente realizzata:
una quantità superiore ne deprimerebbe il valore; nel caso opposto,
i nuovi impianti avrebbero buone opportunità di negoziare i propri
certificati ai massimi livelli perché rappresentano l'unico strumento
per gli operatori elettrici di cedere la propria energia convenzionale
sul mercato.
La negoziazione del titolo può avvenire anche in sedi autonome
ed indipendenti tramite contratti bilaterali stipulati tra acquirenti
e venditori.
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